GREEN PASS

/ Settembre 26, 2021/ Circolari, news


le regole del DL GREEN PASS BIS n. 127 del 21 settembre 2021

A partire dal prossimo 15 ottobre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 21 settembre 2021 n. 127, la certificazione verde Covid-19 sarà obbligatoria per l’accesso agli ambienti di lavoro.

La necessità di combattere la pandemia da SARS-CoV-2 ha spinto il legislatore verso il rafforzamento delle disposizioni in materia di prevenzione alla diffusione del virus. Tuttavia, non sono poche le criticità che emergono nella traduzione in norma delle intenzioni del governo.

Auspicando che vengano divulgate quanto prima linee guida che dirimano i dubbi applicativi, di seguito delle FAQ sulle previsioni normative.

OBBLIGATO VACCINALE


L’obbligo vaccinale, esiste nel nostro paese solo per alcune categorie, ovvero gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che prestano attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali – Legge n. 76 del 28 maggio 2021.

Dal 10 ottobre 2021 l’obbligatorietà verrà estesa, a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice – DL n. 44/2021 art. 4 bis (così come modificato dal DL n. 122/2021).

Secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute l’obbligo di cui sopra potrà essere sospeso in relazione a specifiche condizioni cliniche.

OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS


Il GREEN PASS è una certificazione in formato digitale e/o cartaceo, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, attestante una delle seguenti situazioni:

la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
L’obbligatorietà del possesso ed esibizione del certificato verde è stata gradualmente estesa a varie categorie e dal 15 ottobre 2021 riguarderà il personale delle amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato.

CHI DEVE SOSTENERE IL COSTO DEL TAMPONE?


Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro, ma grava unicamente sull’interessato. Sono disponibili test gratuiti per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità, che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

CHI DEVE CONTROLLARE E COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO?


La verifica del possesso del green pass graverà sul datore di lavoro, il quale, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Al datore di lavoro è data la facoltà di individuere con atto formale i soggetti incaricati di effettuare sia le verifiche sia le contestazioni delle violazioni degli obblighi previsti dal DL 127/2021, sui quali graverà, inoltre, l’obbligo della trasmissione degli atti inerenti le violazioni accertate al Prefetto, competente ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 9-septies, c. 9, DL 52/2021.

COME SI CONTROLLA LA VALIDITÀ DEL GREEN PASS?


Il governo ha messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, l’APP VerificaC19 (l’applicazione non necessita della connessione internet per funzionare). Grazie a tale app sarà sufficiente scannerizzare il QR Code presente sulla certificazione (cartacea o digitale) per verificare l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario.


È POSSIBILE RICHIEDERE UNA COPIA DEL PASS DA ARCHIVIARE?


No. La normativa prevede quale unico metodo di controllo l’utilizzo dell’APP “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. NON è quindi possibile in alcun modo la raccolta dei dati dell’intestatario.

IL LAVORATORE SPROVVISTO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE IN QUALI CONSEGUENZE INCORRE?


Fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza, i lavoratori del settore privato sprovvisti della certificazione verde Covid-19, non potendo accedere al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.

La norma stabilisce in ogni caso la conservazione del rapporto di lavoro e l’esclusione di conseguenze sul piano disciplinare.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato e relativo accredito contributivo.

Le imprese con meno di 15 dipendenti, al termine del 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, possono sospendere il lavoratore e stipulare un contratto a termine per sostituirlo, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni.

Il che significa che se il lavoratore sostituito, nel frattempo è entrato in possesso del green pass, per 10 giorni non può rientrare al lavoro e continua a rimanere sospeso senza retribuzione. Quindi per 10 giorni rimane e viene retribuito solo il sostituto. Trascorsi i primi 10 giorni, se il lavoratore sostituito continua a non avere il green pass, la sostituzione con sospensione può continuare per altri 10 giorni, con una conseguente proroga del contratto (o della somministrazione) a termine.

SANZIONI


La mancata predisposizione delle procedure di controllo e verifica del green pass da parte del datore di lavoro potrà essere soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Nel caso in cui, venisse riscontrata la presenza sul luogo di lavoro di un lavoratore privo di green pass, quest’ultimo rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

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