Rivoluzionate le norme di presentazione degli assegni per il nucleo familiare.

/ Aprile 10, 2019/ Circolari, news

Rivoluzionate le norme di presentazione degli assegni per il nucleo familiare.

L’INPS con circolare 22.03.2019, n. 45 comunica le modalità per richiedere gli ANF con decorrenza 01/04/2019.

L’annunciata rivoluzione sulle modalità di presentazione della domanda per gli assegni per il nucleo familiare trova la definitiva connotazione, INPS comunica le nuove modalità di presentazione della domanda.

 

É opportuno sottolineare che rimangono esclusi, dalla nuova procedura, i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato agricolo, per i quali le modalità di presentazione della domanda resteranno invariati, gli stessi continueranno quindi ad utilizzare il modello cartaceo ANF/DIP (SR16).

Cosa cambia nelle modalità di presentazione della domanda?

Con decorrenza 1° aprile 2019 le domande (dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo) devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente all’INPS.

Il dichiarato obiettivo dell’ente è quello di assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per ciò che attiene le domande presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, valevoli dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o attinenti ad anni precedenti non dovranno essere ripresentate.

Come detto la domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica, il lavoratore potrà utilizzare i consueti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Leggermente diversa è la procedura per la richiesta degli assegni per quei lavoratori in relazione ai periodi di lavoro presso ditte cessate o fallite. La prestazione in questo caso sarà erogata direttamente dall’istituto, la domanda sempre telematica andrà presentata:

·         Via WEB tramite il servizio on-line dedicato (anche in questo caso per l’accesso è richiesto il PIN, SPID almeno di Livello 2 o CNS) sul sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;

·         Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

·         Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Analoga la procedura da seguire in caso di variazione della composizione del nucleo familiare.

 

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione, e lo stato della domanda potrà essere consultato, mediante accesso al sito INPS nell’area riservata, sezione “Consultazione domanda”.

Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare.

 

Leggermente diversa la procedura, per i casi in cui le vigenti disposizioni prevedono il preventivo rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare.

Oltre la presentazione della domanda per gli ANF, il lavoratore, o il soggetto interessato, dovrà presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

L’esito positivo della procedura non comporterà più il rilascio del modello d’autorizzazione all’inclusione (“ANF43”) come avviene per le domante presentate fino al 31/03/2019, ma l’ente procederà direttamente alla lavorazione della domanda di “ANF DIP”. Solo in caso l’autorizzazione venisse negata il cittadino riceverà il provvedimento di reiezione (modello “ANF58”).

 

Cosa cambia per i datori di lavoro?

 

Presentata la domanda per la richiesta degli ANF, l’ente provvederà all’istruttoria della stessa accertando il diritto e la misura della prestazione familiare richiesta, Incrociando i dati del reddito di riferimento del richiedente con la composizione e tipologia del nucleo familiare interessato.

Gli importi cosi calcolati dall’Istituto verranno resi disponibili al datore di lavoro, che potrà consultarli, attraverso una specifica utility, che sarà presto disponibile nel Cassetto previdenziale aziendale.

Il datore di lavoro sugli importi teorici spettanti (individuati da INPS) provvederà al calcolo (sulla base del periodo di riferimento e sulle assenze/presenze del richiedente) e all’erogazione dell’importo spettante (che non potrà mai eccedere quello individuato dall’ente) mediante le consuete modalità. 

Analogamente al passato le somme corrisposte verranno portate a conguaglio con le denunce mensili.

Per ciò che attiene il periodo di transizione (1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019), i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, anche per le domande presentate, prima del primo aprile 2019, mediante modalità cartacea e procedere al relativo conguaglio l’importo degli assegni dovrà tuttavia essere liquidato a conguaglio entro e non oltre la presentazione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

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