Tracciabilità delle retribuzioni
A far data dal 1° luglio 2018, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 910 L. 205/2017) i datori di lavoro e i committenti avranno l’obbligo di corrispondere le retribuzioni esclusivamente mediante modalità tracciabili.
La stessa norma identifica i mezzi atti al pagamento delle retribuzioni:
- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- Strumenti di pagamento elettronico
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La finalità della nuova disposizione è quella di limitare il fenomeno che vede retribuire il lavoratore con una somma inferiore a quanto indicato nel cedolino paga.
Questo comporta che qualsiasi natura abbiano le somme corrisposte non potranno che essere erogate mediante uno dei mezzi sopra indicati, quindi anche eventuali anticipi o rimborsi spese.
Pur mancando specifiche previsioni della legislazione di riferimento, in virtù della ratio della norma, l’obbligo di tracciabilità dovrà riguardare anche le somme erogate nell’ambito di politiche di welfare aziendale.
Attenzione, la norma al comma 912 cristallizza un principio già consolidato in Cassazione, secondo il quale “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
Sanzioni
La norma prevede che “al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro”.